Art. 1.

      1. Al fine di attivare un uso razionale delle risorse idriche presenti nel territorio nazionale, i soggetti competenti in materia, individuati nelle regioni, nelle province, nei comuni, nelle comunità montane e nelle autorità di bacino, devono, entro sei mesi dalla classificazione delle «acque bianche non potabili» prevista dal comma 2, adeguare le rispettive norme di legge e di regolamento, nonché le procedure amministrative, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) devono essere determinate le caratteristiche dimensionali minime della rete idrica delle acque bianche non potabili, distinta in rete di captazione e in rete di distribuzione, nonché le strutture tecnologiche necessarie comprensive dei bacini di ritenuta, condizionando il dimensionamento degli impianti al rapporto numerico minimo di 50 litri all'anno per ogni metro quadrato di superficie lorda edificata o da edificare, con aggiunta di coefficienti addizionali diversificati per ogni tipologia di utilizzo dell'immobile; tali addizionali sono quantificate dalla regione competente con espresso riferimento alle caratteristiche di piovosità media degli ultimi venti anni e suddividendo con tale criterio il territorio regionale in aree omogenee;

          b) i nuovi piani urbanistici relativi ad aree di espansione edificatoria devono prevedere una specifica rete di distribuzione e di captazione per le acque bianche non potabili, in aggiunta alle reti ordinarie previste dalle normative urbanistiche regionali atte a rendere urbanizzabile un'area;

          c) l'approvazione di qualsiasi strumento urbanistico che comporta espansione edificatoria, nonché il rilascio delle

 

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concessioni a edificare nuovi insediamenti pubblici e privati, qualsiasi sia la loro destinazione d'uso, la dimensione e la tipologia, devono essere subordinati all'effettivo riscontro che nel progetto sia assicurato il rispetto della distinzione della rete per le acque bianche non potabili in rete di raccolta o di captazione e in rete di distribuzione;

          d) per le aree già urbanizzate ed edificate, deve essere prevista l'elaborazione, da parte delle amministrazioni locali competenti per territorio, di piani d'intervento atti ad adeguare il territorio pre-edificato a quanto previsto alle disposizione di cui alle lettere a), b) e c). I piani di intervento di cui alla presente lettera definiscono termini perentori per l'avvio e la conclusione dei lavori inerenti all'adeguamento e sono approvati con legge regionale;

          e) gli enti locali competenti non possono rilasciare nessuna certificazione di abitabilità o di agibilità in mancanza della certificazione del rispetto di quanto previsto dalle lettere b), c) e d).

      2. Il Governo emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito provvedimento volto a definire le caratteristiche chimiche delle acque classificate «acque bianche non potabili» nonché i relativi usi consentiti.